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Il modello di Successione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. è necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all'ufficio locale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sito in Roma, Via Canton, 20 - CAP 00144. Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e della tassa ipotecaria, utilizzando il modello F23. Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.

Chi deve pagarla e quanto si paga

Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:

L'imposta di successione à determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell'erede. In particolare, sono previste le seguenti aliquote: 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro; 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede; 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.

Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa"

Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. Queste, sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all'1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta). L'agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione cd. "prima casa".

Quadro riassuntivo
CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA 4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
FRATELLI E SORELLE % sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI FINO AL 3° GRADO 6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
ALTRE PERSONE 8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili (o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
ALL'EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO